Sono previste detrazioni
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Si può fare il ravvedimento In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta è possibile fare il ravvedimento operoso.
Sono previsti rimborsi Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Comodato gratuito a parenti A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possiede al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di San Possidonio, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione IMU. L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,9 per cento.
Locazioni a canone concordato A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%. L’aliquota da utilizzare è quella dello 0,9 per cento,salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,50 per cento. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una autodichiarazione per locazione ad aliquota agevolata. Il decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 prevede per i contratti a canone concordato, per i quali non è chiesta l’assistenza delle associazioni di categoria, l’obbligo di un’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico sia normativo, all’accordo territoriale, “anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Tale attestazione deve essere fornita da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo. Le agevolazioni Imu, quindi, possono essere riconosciute solo in presenza della detta attestazione, che dovrà essere presente nei contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2017, ovvero dalla data di entrata in vigore dell’integrazione degli accordi territoriali per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Si precisa, infine, che al fine di beneficiare delle agevolazioni Imu è necessaria la presentazione della dichiarazione Imu, mentre non è necessario inviare preventivamente o allegare alla dichiarazione Imu copia del contratto e dell’attestazione, che saranno eventualmente richiesti dall’ente in sede di verifica.
Fabbricati dati in locazione o comodato a famiglia con abitazione inagibile a causa sisma I possessori di fabbricati dati in locazione/comodato a famiglia con abitazione inagibile per sisma ha diritto ad aliquota agevolata. L'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, pena di decadenza, di una comunicazione che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto o dalla data di concessione in comodato. L’agevolazione termina con il ripristino dell’immobile danneggiato del locatario/comodatario (data di ultimazione lavori o data di accatastamento, se antecedente). Si precisa inoltre che se l’immobile danneggiato è oggetto di compravendita, quindi non più destinato ad essere la residenza del soggetto originario, l’agevolazione termina alla data del rogito di trasferimento.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Viene prorogata l'esenzione IMU al 31 dicembre 2021 per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a causa degli eventi sismici del 2012.
Terreni agricoli A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo professionale sono esenti da IMU a condizione che il soggetto possessore e conduttore sia iscritto alla previdenza agricola.