Cos'è
La cremazione
La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:
- quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che potranno manifestare una loro volontà a normadell'art.79, c.2, del d.P.R. n.285/1990, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate ai sensi dell'art.21 del d.P.R. n.445/1990;
- quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate, che deve però essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e tutti i familiari più prossimi.