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A chi si rivolge

Proprietari di immobili, non assoggettati alla TASI, situati nel Comune di San Possidonio.

Chi può presentare

La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonchè la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell'imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.

Tempi e scadenze

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

  • prima rata entro il 16 giugno 2016
  • seconda rata entro il 16 dicembre 2016 - Con la seconda rata si versa il saldo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e alle detrazioni deliberate dal Comune.

Casi particolari

Ravvedimento

In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta è possibile fare ravvedimento operoso.

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

MODULO DI RIMBORSO

Comodato gratuito a parenti

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di San Possidonio, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione Imu.

L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,90 per cento, salvo che non si rientri contemporaneamente nell’ipotesi di abitazione data in comodato a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni previste dal Comune,  l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,50 per cento.

Comodato gratuito non registrato

Per gli immobili dati in comodato non registrato, per i quali si applica l’aliquota ordinaria dello 0,90 per cento, occorre presentare la comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune.

Affitti a canone concordato

A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%.

I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare la dichiarazione Imu.

L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria dello 0,90 per cento, salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,50 per cento.

Fabbricati dati in locazione o comodato a famiglia con abitazione inagibile a causa sisma

I possessori di fabbricati dati in locazione/comodato a famiglia con abitazione inagibile per sisma ha diritto ad aliquota agevolata.

L'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, pena di decadenza, di una comunicazione che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto o dalla data di concessione in comodato.

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale,  ovverodalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Terreni agricoli

 A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo professionale sono esenti da IMU a condizione che il soggetto possessore e conduttore sia iscritto alla previdenza agricola.


Ultimo aggiornamento

11-05-2021 11:05

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