Cos'è
Per l’anno 2017 sono confermate le aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2015:
Per l’anno 2017 sono confermate le aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2015:
I proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), situati nel Comune di San Possidonio, salvo i casi di espressa esclusione/esenzione.
La dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta municipale propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs.18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Occorre invece presentare la dichiarazione IMU quando le informazioni necessarie per la gestione dell’imposta non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato. Inoltre, è necessario presentare la dichiarazione nei casi in cui le informazioni pur possedute dal Comune o da altri enti non sono trattabili in forma massiva.
Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di lusso (A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:
Ravvedimento
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta è possibile fare il ravvedimento operoso.
Rimborsi
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Comodato gratuito a parenti
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta (padre/figlio) è riconosciuta una riduzione della base imponibile pari al 50%. L’agevolazione spetta a condizione che il comodante possiede al massimo due abitazioni, non di lusso, che insistono sul territorio del Comune di San Possidonio, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l’altra data in comodato al padre/figlio che la utilizza come propria abitazione principale. Se si possiede una terza abitazione (in qualsiasi altro Comune), anche per una quota percentuale, l’agevolazione non spetta. La riduzione della base imponibile opera anche per le pertinenze dell’abitazione concessa in comodato, nei limiti di una sola pertinenza per categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Per usufruire dell’agevolazione il contratto di comodato, scritto o verbale, deve essere registrato. Il contribuente è poi tenuto a presentare la dichiarazione IMU.
L’aliquota da utilizzare è quella ordinaria pari allo 0,9 per cento.
Concordati
A decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è dovuta con una riduzione del 25%.
I soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato dovranno presentare la dichiarazione IMU .
L’aliquota da utilizzare è quella dello 0,9 per cento, salvo che non si rientri nell’ipotesi di abitazione locata a soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa degli eventi sismici del 2012, nel qual caso, se sussistono le condizioni come specificate sopra, l’aliquota da utilizzare è pari allo 0,50 per cento. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di una autodichiarazione per locazione ad aliquota agevolata.
Fabbricati dati in locazione o comodato a famiglia con abitazione inagibile a causa sisma
I possessori di fabbricati dati in locazione/comodato a famiglia con abitazione inagibile per sisma ha diritto ad aliquota agevolata.
L'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, pena di decadenza, di una comunicazione che deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto o dalla data di concessione in comodato.
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
La riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Terreni agricoli
A decorrere dal 1° gennaio 2016 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo professionale sono esenti da IMU a condizione che il soggetto possessore e conduttore sia iscritto alla previdenza agricola.
Esenzione IMU per i fabbricati inagibili
L'art. 14, comma 6-bis del DL n. 244/2016 ha prorogato l'esenzione IMU al 31 dicembre 2017 per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a causa degli eventi sismici del 2012.
Ultimo aggiornamento
30-08-2022 15:08