Cos'è
A decorrere dal 1º gennaio 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI.
La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Cod. civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Sono escluse dal prelievo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In assenza di planimetria ed in sede di accertamento la superficie assoggettata è pari all’80 per cento della superficie catastale. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES applicata nel 2013.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Il regolamento comunale prevede due scadenze:
- 30 giugno: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e l’acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
- 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio – dicembre.
Il pagamento, ai sensi del comma 688 dell' articolo unico della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, potrà essere effettuato tramite i modelli di pagamento già predisposti e recapitati a domicilio. Il Comune invia ai contribuenti una comunicazione contenente i prospetti di calcolo della tassa dovuta e il modello F24 precompilato, il quale potrà essere pagato presso le banche o Poste.
In caso di mancato pagamento dell’F24 inviato, il Comune notifica un atto di sollecito, con la richiesta di pagamento della tassa dovuta, degli interessi e delle spese di notifica. Se l’atto di sollecito non viene pagato entro 30 giorni dalla sua notifica, il Comune emette un atto di accertamento, applicando anche la sanzione, pari al 30% della tassa dovuta e non pagata.
La presentazione della dichiarazione per persone fisiche
I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione persone fisiche al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
- ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica alla casella di pec ufficiotributi.unione@pec.it. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
La presentazione della dichiarazione per persone giuridiche
I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione persone giuridiche al Comune, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
- ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica alla posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
Il regolamento comunale prevede diverse agevolazioni e riduzioni, sia per l’utenza domestica che non domestica.
Agevolazioni per compostaggio domestico
Riduzioni per recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani