Salta al contenuto

La TASI è strettamente collegata all'IMU (stessa definizione degli oggetti imponibili, stessi criteri di determinazione delle basi imponibili) e per tale motivo il Comune ha ritenuto opportuno individuare, nei soli immobili che godono dell'esenzione dall'IMU, le fattispecie cui applicare l'assoggettamento a TASI in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune.

A chi si rivolge

La dichiarazione Tasi si riferisce alle sole abitazioni principali e l’obbligo di presentazione sorge solo nel caso in cui l’abitazione
sia utilizzata da un soggetto diverso dal possessore.
Pertanto  la  dichiarazione  Tasi non  deve  essere  presentata da coloro  che  possiedono ed utilizzano direttamente  l'abitazione principale.  In  questo  caso  le  informazioni  necessarie  alla  verifica  del  corretto  versamento  della Tasi sono  direttamente  acquisibili dalla banca dati Imu. La  dichiarazione  deve  essere  presentate  invece  in  tutti  i  casi  i  cui  l’abitazione  principale  è  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal possessore. In tale ipotesi, una quota di Tasi, pari al 90% dell’importo dovuto è a carico del possessore, ed una quota, pari al 10% è dovuta dal detentore. La  dichiarazione  deve  essere  presentata  solo  dal  possessore  e  non  anche  dal  detentore.
Il  possessore  è  tenuto  ad  indicare  le generalità del detentore. La dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:
1)le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) l’unità immobiliare, non locata ma concessa in comodato, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;  
3) gli alloggi sociali, così come definiti dal DM 22/4/2008.
4) unica  abitazione  posseduta,  e  non  concessa  in  locazione,  dal  personale  in  servizio  permanente  appartenente  alle
Forze armate e alle  Forze  di  polizia   ad  ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente  dal la  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
se è utilizzata, in base ad un contratto di comodato, da altro soggetto diverso dal possessore;
Nel  caso  di abitazione  assegnata  dal  giudice  della  separazione   e  nel  caso  di  abitazione  concessa  in comodato
non  occorre presentare la dichiarazione Tasi perché le informazioni sono acquisibili direttamente dall’Imu.

I soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con il modello di dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati  ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Tempi e scadenze

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in  due rate:

PRIMA RATA: ENTRO IL 16 GIUGNO 2015

SECONDA RATA: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015

Allegati

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 15:08

Questa pagina ti è stata utile?