Cos'è
La TASI è strettamente collegata all'IMU (stessa definizione degli oggetti imponibili, stessi criteri di determinazione delle basi imponibili) e per tale motivo il Comune ha ritenuto opportuno individuare, nei soli immobili che godono dell'esenzione dall'IMU, le fattispecie cui applicare l'assoggettamento a TASI in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune.
La dichiarazione Tasi si riferisce alle sole abitazioni principali e l’obbligo di presentazione sorge solo nel caso in cui l’abitazione
sia utilizzata da un soggetto diverso dal possessore.
Pertanto la dichiarazione Tasi non deve essere presentata da coloro che possiedono ed utilizzano direttamente l'abitazione principale. In questo caso le informazioni necessarie alla verifica del corretto versamento della Tasi sono direttamente acquisibili dalla banca dati Imu. La dichiarazione deve essere presentate invece in tutti i casi i cui l’abitazione principale è occupata da un soggetto diverso dal possessore. In tale ipotesi, una quota di Tasi, pari al 90% dell’importo dovuto è a carico del possessore, ed una quota, pari al 10% è dovuta dal detentore. La dichiarazione deve essere presentata solo dal possessore e non anche dal detentore.
Il possessore è tenuto ad indicare le generalità del detentore. La dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:
1)le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) l’unità immobiliare, non locata ma concessa in comodato, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
3) gli alloggi sociali, così come definiti dal DM 22/4/2008.
4) unica abitazione posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dal la Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
se è utilizzata, in base ad un contratto di comodato, da altro soggetto diverso dal possessore;
Nel caso di abitazione assegnata dal giudice della separazione e nel caso di abitazione concessa in comodato
non occorre presentare la dichiarazione Tasi perché le informazioni sono acquisibili direttamente dall’Imu.
I soggetti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con il modello di dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:
PRIMA RATA: ENTRO IL 16 GIUGNO 2015
SECONDA RATA: ENTRO IL 16 DICEMBRE 2015