Cos'è
Il cittadino italiano, dell’U.E. o straniero, che si trasferisce da un comune italiano in un altro comune ha l’obbligo di denunciare la nuova residenza.
Le dichiarazioni anagrafiche riguardano:
a) il trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero;
b) la costituzione di nuova famiglia o mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
c) il cambio di abitazione all’interno del comune.
Nessun costo è dovuto per la presentazione del cambio di residenza.
La domanda di residenza deve contenere tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli contrassegnati con asterisco (*).
Documentazione da allegare:
- 1) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente; se maggiorenni, devono firmare anche loro il modulo di richiesta;
- 2) copia dell’atto che dimostri la titolarità dell’alloggio regolarmente registrato: rogito o contratto d’affitto oppure autocertificazione (modello allegato).
- 3) nel caso in cui nell’appartamento sia già presente altra o più persone occorre presentare la dichiarazione di convivenza o abitazione firmata dal capo famiglia. (modello allegato).
Oltre ai documenti sopra elencati:
- Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
- Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B) .
Tempi di rilascio e Costi
L’ufficio anagrafe entro i 2 giorni lavorativi successivi, provvede a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
Nei 45 giorni complessivi, dovrà essere accertata la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione, mediante verifica della Polizia Municipale. Trascorsi i quali, salvo comunicazione diversa, l’iscrizione si intende confermata.
La procedura non comporta costi di nessun tipo.
Che cosa accade in caso di dichiarazioni mendaci
Alle dichiarazioni non veritiere accertate si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le conseguenze penali e la decadenza dei benefici acquisiti. In caso di non rispondenza tra la dichiarazione resa e lo stato di fatto accertato, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente alla dichiarazione resa.