Cos'è
La legge regionale 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” disciplina le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
La succitata legge disciplina anche il procedimento di apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia (1)
In particolare:
negozi di vendita di animali;
pensioni per animali (stagionali/ad orari);
attività di toelettatura (fissa/mobile);
addestramento (con campo/senza campo);
allevamento;
dog-sitter;
mostra con vendita di animali.
Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti dall'uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari.
Sono inoltre compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali che operano interventi assistiti (2), gli animali da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione.
Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici e/o la produzione di 10 o più cuccioli l'anno. Quando si tratta di altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intende esclusivamente quella esercitate a fini di lucro.
I proprietari o detentori di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro e quindi non soggetti ad autorizzazione comunale, saranno comunque oggetto da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente delle opportune attività di vigilanza. (Delibera di Giunta regionale 394/2006)
L'apertura di attività economiche riguardanti tutti gli animali da affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune presso il quale l'attività ha sede.
La segnalazione, che consente l'immediato inizio dell'attività, deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti.
L'allevatore per cani, gatti e furetti deve identificarli/registrarli presso l'anagrafe regionale animali da affezione entro il 2° mese di vita. Il negoziante deve registrare cani, gatti e furetti prima della loro cessione e all'atto della vendita deve rilasciare un documento di cessione, con tutti i dati del proprietario.
Note:
(1) Non sono soggette al procedimento di tutela del benessere animale di cui all'art. 5 della legge regionale 5/2005 le strutture veterinarie pubbliche e private.
(2) Le attività di pet-therapy, riabilitazione e didattiche che coinvolgono gli animali, non sono disciplinate dalla L.R. 5/2005. Per la loro disciplina è necessario quindi fare riferimento alle nuove disposizioni ministeriali, vedi Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy - 6 febbraio 2003 e DGR 679/2015 del 8 giugno 2015 - Recepimento delle Linee Guida Nazionali per gli interventi Assistiti con gli animali (IAA)