L’amministrazione comunale , in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena , concede contributi alle imprese che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità.

Chi può presentare

Possono presentare domanda le piccole imprese esercenti attività economiche, inscritte al Registro Imprese, con sede o unità locale in provincia di Modena, che esercitano l’attività in posto fisso e che non abbiano ottenuto la concessione del contributo Fondo Sicurezza almeno una volta negli ultimi tre anni ( 2022, 2023, 2024) in riferimento alla stessa localizzazione.

Sono pertanto ammissibili le imprese in possesso delle caratteristiche di cui sopra che, nello svolgimento dell’attività principale o secondaria, rientrano nei codici ISTAT di classificazione delle attività economiche, elencati nell'art. 2 del Regolamento del fondo sicurezza.

Come fare

Sono ammissibili al contributo sul fondo di sicurezza sono le spese di acquisto e di installazione, al netto dell'IVA, dei seguenti sistemi di sicurezza :

a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al Protocollo d’intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell’Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria, rinnovato il 12 novembre 2013, il 12 dicembre 2019 e il 22 febbraio 2024 – in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;

c) altri sistemi passivi quali casseforti, porte e serrande blindature, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento, dispositivi di illuminazione notturna interni ed esterni installati allo scopo di consentire la vista dell'interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di evenuali intrusi, sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro.

d) contratti stipulati con Istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali ( sono ammessi i canoni del servizio a partire dal 1 gennaio 2025 );

Per le tipologie a) b) e c) è ammissibile solo l'acquisto di beni nuovi e per tutte le tipologie è prevista una spesa minima di € 1.000,00, iva esclusa. Non sono ammissibili i contratti di leasing o teleleasing ed ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto; è escluso il noleggio.

Per un nuovo impianto di intende un impianto dotato di tutti i suoi componenti.

Ulteriori indicazioni sono reperibili all'art. 4 del regolamento camerale.

Cosa serve

Per tutte le tipologie è ammissibile solo l’acquisto di beni nuovi. Non sono ammissibili i contratti di "service", di leasing o teleleasing ed ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto; è escluso il noleggio. Per nuovo impianto si intende un impianto dotato di quasi tutti i suoi componenti. Rientrano pertanto nella tipologia a) antirapina solo gli impianti che comprendono l’acquisto di videoregistratore, delle telecamere digitali e del pulsante antirapina, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella tipologia b) videosorvegianze a circuito chiuso solo gli impianti che prevedono la presenza di videoregistratore e telecamere, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella tiplogia b) antintrusione impianti ce comprendono la centrale, i sensori e la sirena. Nel caso in cui manchi uno di questi elementi saranno considerati adeguamenti e pertanto ritenuti non ammissibili.

Per l le tipoligie a), b), e c) è ammissibile solo l'acquisto di beni nuovo e per tutte le tipologie è prevista una spesa minima di € 1.000,00.

E' prevista una spesa minima di € 1.000. Le spese devono essere sostenute dal 01-01-2025 al 31-12-2025.

Non sono ammissibili interventi di edilizia.

Non sono ammissibili i contratti di “service”, di leasing o teleleasing e ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall’acquisto

Non è ammissibile rendicontare spese relative ad una tipologia di impianto diversa da quella ammessa al contributo ( ad esempio tipologia b) anzichè a)), pena la revoca del contrbuto.

Tempi e scadenze

La domanda di contributo validamente presentate, vengono esaminate da una commissione camerale all'uopo predisposta ( la cui composizione è indicata nell'allegato regoalmento ).

La domanda di contributo, sulla base della modulistica predisposta, dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di € 16.00 da assolvere in modo virtuale. L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma ReStart https://restart.infocamere.it/. Tale invio potrà essere effettuato anche da un intermediario. Le domande di contributo dovranno e ssere inviate a partire dalle ore 10,00 del 17 marzo 2025 alle ore 20.00 del 19 dicembre 2025.

Il regolarmente dettagliato dell’iniziativa è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Modena alla voce Promozione – Contributi camerali e presso l’ufficio attività produttive del Comune.

Quanto costa

Le domande sono soggette ad imposta di bollo di € 16,00 da assolvere in modo virtuale.

Per approfondimenti: Fondo per la Sicurezza - Anno 2025 — Camera di Commercio di Modena